Controllo a distanza: le SEMPLIFICAZIONI dell’Ispettorato del Lavoro

In un settore in continua evoluzione come quello dei sistemi di sicurezza, la normativa si ritrova a dover rincorrere costantemente le innovazioni tecnologiche che caratterizzano gli impianti.

Per questo motivo è spesso difficile destreggiarsi tra ciò che la tecnologia consente e ciò che la legge autorizza.

È di pochi giorni fa la comunicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la quale vengono fornite indicazioni operative sull’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, conformemente all’art. 4 della legge 300/1970 (meglio conosciuta come “Statuto dei Lavoratori”).

Le novità introdotte in ambito aziendale possono essere riepilogate in 5 punti principali:

1. È concessa la possibilità di inquadrare direttamente l’operatore, senza applicare sistemi di mascheramento, qualora sussistano esigenze qualificate che legittimino il controllo, come per esempio la tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”.

Ricordiamo che, nell’ampiezza e nella tipologia del monitoraggio, si deve sempre tenere conto del PRINCIPIO DI GRADUALITÀ, che impone di porre in essere un controllo proporzionale, non eccedente e meno invasivo possibile.

2. Non è fondamentale specificare l’esatto posizionamento ed il numero di telecamere da installare, a patto che le riprese effettuate siano sempre conformi alle ragioni motivanti il controllo, legittime e dichiarate in sede di istanza. Non sarà quindi più necessario né allegare le planimetrie dei luoghi dove si intendono installare le apparecchiature, né aggiornare il provvedimento ad ogni variazione nelle strumentazioni già autorizzate.

Se la posizione ed il numero delle telecamere possono variare, altrettanto non può però avvenire per l’interesse dichiarato, che non può essere modificato nel corso del tempo.

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3. L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che in loco, deve essere necessariamente tracciato attraverso funzionalità che permettano di conservare i “log di accesso” per almeno 6 mesi. Non sarà invece più necessario un sistema di accesso a “doppia chiave fisica o logica”.

4. Riguardo al “perimetro” soggetto alla normativa, sono da escludere dall’obbligo di autorizzazione le telecamere installate in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta dove NON è prestata attività lavorativa (per es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda).

5. L’applicazione del riconoscimento biometrico, volta a limitare l’accesso a macchinari pericolosi ai soli soggetti autorizzati e qualificati, può prescindere sia dall’accordo sindacale che dalla richiesta all’Ispettorato del Lavoro qualora lo strumento venga considerato indispensabile a “rendere la prestazione lavorativa”.

Il fine ultimo della normativa rimane quello di garantire un bilanciamento tra le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro, e la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori.

Tale circolare contiene però un’innovazione non da poco: l’attenzione è posta non solo sulla semplificazione dei processi di richiesta delle autorizzazioni, ma sulla volontà di RESPONSABILIZZARE le aziende, in linea con il principio di accountability previsto dal nuovo Regolamento europeo privacy (Regolamento UE 2016/679).

Responsabilizzazione significa anche consapevolezza dell’importanza di installare strumentazioni idonee, conformi e coerenti con le finalità dichiarate.

Sicurpiù Srl, con esperienza più che ventennale, vi aiuterà a trovare una soluzione efficace e non invasiva, un ottimo punto di raccordo tra sicurezza, tecnologia e legislazione.

Per ulteriori informazioni in merito o per approfondimenti specifici siamo a vs completa disposizione; vi ricordiamo inoltre che lo show room è aperto anche il sabato mattina con orario 08.30-12.30.

Articolo di Ilaria Grott  – laureanda in Politiche per la sicurezza presso l’Università Cattolica di Milano.

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By | 2018-05-14T11:00:45+02:00 15 Marzo, 2018|news, Normative|Commenti disabilitati su Controllo a distanza: le SEMPLIFICAZIONI dell’Ispettorato del Lavoro